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Milano Trofeo Montestella 2014 partenza  Foto Roberto MandelliGli dèi hanno i piedi coperti di lana, si lamentava Petronio nel Satyricon, intendendo dire che magari gli dèi giungevano tardi, silenziosi e inaspettati, ma che tuttavia, primo o dopo, presentavano infallibili il conto al colpevole.
Non so quanti ancora confidino in questa massima; forse nessuno, anche perché abbiamo un diverso rapporto con la religione e, rispetto ai latini, timorosi sempre che gli esseri divini fossero lì pronti a castigarli alla minima manchevolezza, noi crediamo in un Dio d’amore, compassionevole e comprensivo della nostra imperfezione.
Certo però il motto potrebbe benissimo accordarsi con i vertici della FIDAL i quali, mentre qualcuno si chiedeva cosa ne fosse stato delle marachelle commesse da alcuni atleti élite in occasioni di gare regionali, avevano, in silenzio, già avviato l’iter e, sempre senza rumori, acquisito la sentenza del Tribunale federale.
Tanto per intendersi, ci riferiamo ai casi avvenuti l’anno scorso in alcune gare regionali, i più eclatanti dei quali avevano interessato la DJ Ten e il XII trofeo Montestella, svoltesi rispettivamente il 5 e 26 ottobre 2014. In tali occasioni, atleti élite avevano gareggiato, e vinto, in evidente violazione dell’art. 9, c. 2, delle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2014” e, coerentemente, erano stati squalificati. Successivamente tuttavia era calato il silenzio, e non si era potuto sapere se fossero stati presi provvedimenti nei confronti degli atleti, degli organizzatori, e di chi aveva eventualmente contravvenuto alle disposizioni federali.
In particolari ci si chiedeva se il Segretario Federale avesse applicato la sanzione pecuniaria di € 5.000, 00 a carico delle società organizzatrici (art. 21, c. 2, delle precitate norme) e se erano state decise sanzioni nei confronti degli atleti o di quanti coinvolti nell’accaduto.
Per questo ho richiesto informazioni alla FIDAL la quale, il mese scorso, mi ha infine gentilmente trasmesso la decisione n. 10 del 20 febbraio 2015, depositata in data 16 aprile 2015, adottata dal Tribunale federale in merito ai fatti avvenuti alla DJ Ten, mentre nessuna comunicazione m’è pervenuta riguardo al Trofeo Montestella.
Di seguito riporto integralmente i passi salienti della sentenza, in modo da limitare al massimo il mio contributo alla comprensione della stessa, e consentire così a ciascuno di formarsi una propria opinione.
Relativamente all’addebito, si viene a sapere che gli atleti élite che avevano partecipato alla DJ Ten erano stati deferiti “per violazione dell’art. 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1, comma 1° e 2°, e 2, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 7°del Regolamento di Giustizia, nonché l’art.9 delle norme di Organizzazione 2014 poiché : ‘In data 12.10.2014 i sunnominati Atleti di caratura nazionale ed inseriti negli elenchi Elite, partecipavano, in violazione dell’art.9 delle Norme di Organizzazione 2014 che prevede che gli atleti Elite non possano partecipare a competizioni che non siano di caratura nazionale, alla gara denominata 10à edizione Deejay Ten, classificandosi nei posti migliori’.”
I deferiti “facevano prevenire memorie per tramite dei propri difensori a mezzo delle quali contestavano le accuse mosse agli stessi ritenendo, in sintesi, la condotta degli atleti incolpevole, o quantomeno non diretta a violare il precetto regolamentare e, inoltre, indotta dall'invito della Società Organizzatrice, l' ASD Koass Milano, nonché dal comportamento del Giudice Delegato che consentiva regolarmente l'iscrizione e la partecipazione alla competizione senza effettuare alcun controllo. La partecipazione alla gara di un numero elevatissimo di podisti, inoltre, avrebbe, secondo le difese, indotto in errore gli atleti stessi che ancor più si affidavano alla Società Organizzatrice ritenendo la gara di caratura nazionale e, pertanto, regolare la loro partecipazione”.
Alla seduta disciplinare, “la Procura Federale concludeva chiedendo la sanzione dell'ammonizione per tutti gli incolpati”.
Il Tribunale Federale ha ritenuto “raggiunta la prova circa la colpevolezza dei deferiti in relazione ai fatti agli stessi contestati”, considerata tutta una serie di motivi, tra i quali in particolare:
- che la DJ Ten “risultava gara di livello Regionale”;
- che “È dovere degli atleti, soprattutto degli Elite, pertanto, verificare se le gare alle quali prendere parte siano o meno consentite agli stessi”;
- che “L’ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto”.
Il Tribunale federale ha ritenuto, tuttavia, rilevanti “nel considerare il comportamento degli atleti e la sanzione da irrogare agli stessi, le osservazioni circa la partecipazione ad una gara che aveva caratteristiche particolari quali la rilevanza mediatica, la partecipazione di un gran numero di atleti, nonché il riconoscimento di gara internazionale nell'edizione precedente del 2013, circostanza quest'ultima che può aver indotto in errore gli atleti nel non prestare la dovuta attenzione all'atto della partecipazione all'edizione 2014”.
Il Tribunale federale, considerati tutti gli elementi, così come espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto “congrua la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale dell'ammonizione, considerata nel complesso la vicenda così come avvenuta, e ritenendo, alla stregua di tali considerazioni, il comportamento tenuto dagli atleti quale mancanza di lieve entità”.
Ha pertanto inflitto “agli atleti deferiti ... la sanzione dell'ammonizione”.
Oltre alla sanzione dell’ammonizione comminata ai deferiti è interessante un’ultima annotazione che si riporta di seguito. “Ritiene in ultimo, questo Tribunale Federale, dover rimettere gli atti alla Procura Federale al fine di verificare eventuali responsabilità in capo ad altri soggetti coinvolti che sarebbero emersi nel corso dell'istruttoria tra i quali il Delegato Tecnico e la Società Organizzatrice della Manifestazione”.
Dal che si evince che risultano del tutto estranei ai fatti gli agenti e le società di appartenenza degli atleti ammoniti, mentre resta da verificare da parte della Procura federale l’eventuale coinvolgimento del delegato tecnico e della società organizzatrice della DJ Ten.
Come già riportato, nulla si sa, invece, sulle eventuali decisioni assunte per i fatti avvenuti al Trofeo Montestella e, soprattutto, sulla sanzione pecuniaria che la Segreteria federale avrebbe dovuto applicare a carico di entrambe le società organizzatrici, al di là del deferimento agli organi di giustizia federale. Alla luce dei regolamenti vigenti, ricordo infatti che la sanzione pecuniaria non sembra discrezionale e, quindi, la Segreteria federale non pare possa esimersi dall’applicarla.
Anche in questi casi, l’auspicio è che gli dèi abbiano magari i piedi coperti di lana ma non diventino, al tempo stesso, sordi e pure muti.